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Art. 9


TFR

   
  Le parti al fine di:
   

 

  • determinare i criteri per il calcolo della quota da accantonare annualmente a titolo di Trattamento di Fine Rapporto
 
  • definire il contenzioso in essere in materia di Buonuscita e di Trattamento di fine Rapporto
 
  • prevenire l'insorgere di ulteriori vertenze di lavoro
   
  Concordano le seguenti modalità di determinare del Trattamento di Fine Rapporto.
     
9.1
DISCIPLINA DEL FUTURO
     
  A) Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la quota individuale di retribuzione utile, ai sensi della legge 297/82, ai fini del calcolo
    annuale del Trattamento di fine Rapporto sarà determinata nella misura del 100% degli istituti retributivi di cui alle allegate tabelle "A" e "B".
     
  B) Sono invece escluse le somme corrisposte agli istituti retributivi di cui alla allegata tabella "C", le somme corrisposte a titolo di rimborso spese
    e le somme anticipate per conto degli istituti previdenziali a titolo di sussidio di malattia e o infortunio.
     
9.2
REGOLAZIONE PREGRESSO
     
  9.2.1 Istituzione con accordo sindacale, di una apposita commissione di conciliazione sindacale.
     
  9.2.2 Per il personale in servizio alla data del presente Accordo, previa sottoscrizione di uno specifico verbale avanti la suddetta commissione,
    accantonamento dell'importo del 58% della differenza risultante dal ricalcolo dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto al
    31.12.2000.
     
  Il ricalcolo dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri:
     
  A) Indennità di Buonuscita
     
    La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di Buonuscita, sarà ottenuta aggiungendo alla retribuzione normale, di cui all'Accordo
    Nazionale del 12 marzo 1980 aggiornata dell'incidenza dei ratei di 13^ e 14^, la media degli importi corrisposti, nei 12 mesi precedenti
    il 1° giugno 1982, agli istituti retributivi di cui allegata tabella "D".
     
  B) T.F.R.
     
    La quota annuale di retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto sarà determinata dalla somma degli importi corrisposti agli istituti retributivi di cui allegate tabelle "A" e "B".
     
  Restano esclusi gli istituti retributivi di cui alla allegata tabella "C".
     

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